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DescrizioneCHE COS'E'
L'adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità perchè in condizioni di abbandono, ovvero privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o di parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. (legge 184/83 e sue i.m. 476/98 e 149/01)

Il Consorzio dei Servizi Socio assistenziali ha il compito di segnalare e proteggere tutti i minori presenti sul proprio territorio che si trovino in condizioni di abbandono, ed anche di reperire, informare, valutare e sostenere le famiglie disponibili ad accogliere un minore in adozione. Tale attività viene svolta dall'equipe sovrazonale per le adozioni composta da assistenti sociali del Consorzio e da psicologi dell'Asl.

CHI PUO' PRESENTARE LA DISPONIBILITA' ALL'ADOZIONE
Al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non deve sussistere separazione neppure di fatto. Il requisito si ritiene realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, prima del matrimonio, per un periodo di tre anni.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. Sono previste deroghe a tali limiti in casi particolari e nell'esclusivo interesse del minore adottabile.

IL PERCORSO ADOTTIVO
Prima di intraprendere il cammino verso l'adozione è consigliabile partecipare alle giornate di informazione e preparazione organizzate, per iniziativa della Regione Piemonte, dagli operatori delle equipe sovrazonali per le adozioni, in collaborazione con i rappresentanti degli enti autorizzati.

Successivamente la coppia può presentare la domanda di adozione nazionale presso tutti i Tribunali d'Italia e/o la disponibilità all'adozione internazionale presso il solo Tribunale per i Minorenni competente per residenza.

Nei mesi successivi le coppie aspiranti all'adozione incontrano un'assistente sociale e uno psicologo dell'equipe adozioni per i colloqui di valutazione, che si concludono con l'invio di una relazione al Tribunale per i Minorenni.
Nello stesso periodo la coppia effettua gli accertamenti sanitari presso il servizio di medicina legale dell'Asl competente per residenza.
Al termine di questo percorso, i coniugi effettuano un colloquio con un Giudice del Tribunale per i Minorenni.
Successivamente il percorso adottivo si differenzia:
-in caso di adozione nazionale: si effettua la comparazione tra le coppie disponibili ed i minori dichiarati adottabili dal Tribunale, con l'obiettivo di individuare la famiglia migliore per ciascun bambino.
Le coppie abbinate vengono accompagnate dagli operatori dell'equipe adozioni durante il percorso di conoscenza del bambino e sostenute, per almeno un anno, dopo l'ingresso del minore in famiglia.
- in caso di adozione internazionale: il Tribunale per i Minorenni dichiara i coniugi idonei o non idonei ad accogliere un minore straniero in adozione.

La coppia che ha ricevuto l'idoneità deve, entro un anno, dare incarico ad un ente autorizzato di rappresentarla ed assisterla nel paese straniero d'origine del bambino.
All'arrivo in Italia la famiglia che ha accolto il minore straniero viene sostenuta, per almeno un anno, dagli operatori dell'equipe adozioni e dai rappresentanti dell'Ente autorizzato.

I coniugi che non vengono dichiarati idonei possono presentare ricorso alla Corte d'Appello.

NOTIZIE UTILI
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa, sulle modalità di presentazione della disponibilità all'adozione e la relativa documentazione, su tempi, caratteristiche e contenuti del percorso di valutazione, è possibile fissare un colloquio informativo con gli operatori dell'equipe adozioni telefonando alla sede territoriale di Pianezza, 011 9663776.

Per presentare la domanda/disponibilità all'adozione nazionale ed internazionale è possibile rivolgersi alla Cancelleria Adozioni presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, c.so Unione Sovietica n. 325, telefono 011 6195711.

Per tutte le coppie che accolgono bambini in adozione è prevista la partecipazione al gruppo delle famiglie adottive.

Indirizzi per leggi
Legge . 476/98
www.giustizia.it/cassazione/leggi/l476_98.html

Legge 184/83
www.giustizia.it/cassazione/leggi/l184_83.html

legge 149/01
www.parlamento.it/leggi/01149l.html

Pagina aggiornata il 12/12/2023 08:48

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